
Dal 1.07.2018 scatta l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal legislatore. Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva. La norma introduce due elementi innovativi fondamentali: sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00; sul piano probatorio ribalta la presunzione invalsa, così che, con l'entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. |
MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE |
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Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore. |
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Strumenti di pagamento elettronico. |
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Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. |
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Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. |
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L'impedimento s'intende "comprovato" quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni. |